Art. 4.

      1. I princìpi a cui si ispirano da tempo immemorabile le storiche contrade di Siena sono i seguenti:

          a) ciascuna delle diciassette storiche contrade persegue finalità di interesse sociale, cittadino e collettivo;

          b) le storiche contrade attuano la propria attività secondo princìpi di solidarietà sociale e svolgono solo la propria attività istituzionale;

          c) le storiche contrade non distribuiscono utili sotto alcuna forma;

          d) il patrimonio delle storiche contrade è destinato e utilizzato esclusivamente per il perseguimento di fini collettivi e non individuali;

          e) le storiche contrade garantiscono l'effettività del naturale rapporto associativo, secondo i fondamentali princìpi democratici.

 

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      2. Gli stessi princìpi di cui al comma 1 si applicano alle libere associazioni di contradaioli, denominate «società di contrada».